Anzio, città da radici profonde.
La città ospitò Cicerone quando, tornato dall'esilio, vi riorganizzò i resti delle sue biblioteche, desiderando metterli in un posto sicuro. I romani più eminenti vi costruirono bellissime ville in riva al mare. Gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia la visitavano frequentemente e Mecenate vi possedeva una villa.
Ad Antium nacquero gli imperatori Caligola e Nerone.
Quest'ultimo fondò una colonia di veterani in città e costruì un nuovo porto, le cui rovine sono tuttora esistenti.
Nei primi del novecento, Anzio acquistò le connotazioni
di un elegante centro balneare, meta di soggiorno di alcune note famiglie dell'aristocrazia e dell'alta borghesia romane.
lunedì 1 dicembre 2008
ART. 1 FINAILITA’ DELLA LEGGE. L’articolo stabilisce la finalità della legge, con l’individuazione della necessità che il servizio idrico sia pubblico al fine di poter garantire un’equa redistribuzione della risorsa in questione; ciò sarà reso possibile con la individuazione di limiti e garanzie nell’accesso all’acqua nonchè con la socializzazione del servizio medesimo.
ART. 2 PRINCIPI GENERALI L’articolo definisce i principi posti a fondamento della legge. L’acqua viene definita bene di prima necessità ed in quanto tale da tutelare poichè necessaria alla vita dell’uomo; l’acqua non può essere definita merce, deve esulare da forme di mercificazione, l’accesso all’acqua è un diritto inviolabile ed indisponibile che rimane sottratto alla disciplina per i beni immessi nel mercato. Il principio fondamentale della legge è la razionalizzazione delle risorse ed il libero accesso alle medesime.
ART. 3 PIANIFICAZIONE IDRICA E RISERVE L’articolo stabilisce che, con cadenza biennale, il consiglio regionale vari un prospetto sullo stato del sitema idrico in base alle divisioni fra i vari Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così come previsti dalla Legge Galli; ogni regione dovrà dotarsi, in base alla conformità del territorio ed alle esigenze, di un bacino idrico di riserva (BIR) al fine di poter far fronte ad ogni crisi settoriale o calamità naturali: siccità prolungate, incendi, malfunzionamenti di acquedotti, ecc. L’accesso all’acqua va sempre e comunque garantito.
ART. 4 SCALA DELLE ESIGENZE IDRICHE Il diritto di accesso all’acqua viene riconosciuto sulla base di esigenze idriche prestabilite. La scala delle esigenze è così determinata: 1) Uso per alimentazione e comunque uso casalingo 2) Uso agricolo 3) Uso industirale 4) Tutti gli altri usi. Solo dopo aver soddisfatto un livello si può passare al livello inferiore, così che non vi siano anelli della catena che rimangano privi della necessaria copertura idrica. La vita dell’uomo viene prima di ogni altra esigenza.
ART. 5 GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO Il servizio idrico è un servizio pubblico. Le società che gestiscono l’erogazione dell’acqua sono
pubbliche e le modalità di partecipazione dei privati verranno stabiliti in base ai criteri indicati dalla presente legge; la presenza dello Stato è valvola garante dell’equa allocazione della risorsa idrica, nonchè è a tutela del consumatore contro costi di mercato che hanno funzioni squisitamente speculative.
ART. 6 SERVIZIO IDRICO SOCIALIZZATO Ogni società operante nei vari Ato approva un bilancio annuale. Per i super profitti, vale a dire le entrate che elevano a potenza il guadagno, è prevista un’apposita regolamentazione; i costi sostenuti vanno comunque coperti dalle entrate, i guadagni superiori ad una determinata soglia devono, obbligatoriamente, essere reinvestiti nell’azienda di erogazione del servizio idrico stesso. Il reinvestimento deve essere volto alla manutenzione degli acquedotti, al miglioramento delle condizioni lavorative, all’aumento possibile del numero dei lavoratori, all’efficienza del servizio anche in condizioni critiche: ciò è possibile solo evitando speculazioni sugli incassi.
ART. 7 INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PRIVATA La partecipazione privata non è esclusa ma viene impedita una partecipazione maggioritaria nelle società. Le società di gestione del servizio idrico sono necessariamente a partecipazione pubblica, la partecipazione privata deve comunque essere giustificata dalla necessità di interventi in specifici settori in cui il capitale privato può apportare miglioramenti.
ART. 8 FINANZIAMENTI REGIONALI Il Consiglio regionale deve destinare il 10% delle proprie entrate al finanziamento delle società di gestione del servizio idrico. Le entrato sono da considerarsi in senso generico, valutate le imposte dirette da cui la regione trae proventi, tanto quanto i finanziamenti dello Stato o della CEE; nel bilancio annule, la regione deve prevedere una voce SISTEMA IDRICO il cui valore non può scendere mai al di sotto del 10% delle risorse economiche predisposte per l’anno entrante. Il valore di riserva può variare in base alle esigenze, ferme restando le riserve in questione.
ART. 9 FONDO DI GARANZIA Parte delle risorse riservate al sistema idrico vengono destinate ad un apposito fondo di garanzia regionale. Questo garantirà l’autonomia finanziaria del sistema anche in momenti più duri, permettendo la continuità nell’erogazione di risorse economiche necessarie al corretto funzionamento dell’intero apparato. Se per motivi strtturali l’erogazione finanziaria scende sotto il 10%, comunque deve essere garantito il 2% del bilancio regionale da destinarsi al fondo di garanzia.
ART. 10 SURPLUS GARANTITO AL NUCLEO FAMILIARE Ad ogni nucleo familiare è garantito un quantitativo di acqua gratuito al mese. Il quantitativo è fissato in base al numero di componenti della famiglia, considerando un’esigenza singola di circa 30 litri giornalieri d’acqua per persona; superata la soglia gratuita, sarà prevista una tariffazione a scaglioni crescenti in base al consumo.
ART. 11 FORMAZIONE DI UN ORGANO DI GARANZIA E MONITORAGGIO L’entrata in vigore della legge comportarà la creazione di un nuovo organo di monitoraggio con specifici compiti di controllo sul territorio; nello specifico i compiti verranno definiti in sede di approvazione della legge, ma comunque saranno inerenti la raccolta di informazioni sul bacino d’utenza del sistema idrico, lo stato di manutenzione degli acquedotti, il rispetto del reinvestimento dei super profitti, il divieto di speculazione finanziaria.
ART. 12 MANUTENZIONE ACQUEDOTTI La corretta erogazione dell’acqua può avvenire solo con una piena manutenzione degli acquedotti
che garantiscono l’accesso alla medesima; il controllo sullo stato degli acquedotti verrà effettuato ogni semestre e, in caso di esigenze immediate, si farà direttamente uso del fondo di garanzia.
ART. 13 DEFINIZIONE ZONE A RISCHIO Nella pianificazione annuale, il Consiglio Regionale dovrà anche tenere conto delle zone a maggiore rischio di siccità o comunque di isolamento idrico, predisponendo studi di settore per valutare gli interventi concreti al fine di soddisfare le esigenze idriche così come classificate all’art. 4.
ART. 14 ABROGAZIONE NORME IN CONTRASTO L’articolo stabilisce l’abrogazione di tutte le norme in contrasto con i disposti della presente legge.
BRAVO ALDO
ACQUA: GARANTIRE UNA QUOTA MINIMA GRATUITA
25 Novembre 2008L’acqua è un bene primario, e su questo siamo tutti d’accordo. La maggior parte dei partiti politici, però, crede che questo bene possa essere amministrato indistintamente da un privato come dallo Stato. Ma chiunque abbia un minimo di buon senso sa bene che la strada delle privatizzazioni e della cessione delle prerogative dello Stato comporta sempre qualche differenza, dai rincari ai disservizi, tutti effetti delle regole imposte dai nuovi padroni, che non guardano più all’interesse della collettività.
Tutto questo con l’acqua non può accadere. Tutti si riempiono la bocca di belle parole, eppure rimane un silenzio assordante sulla privatizzazione delle risorse idriche, varata dal governo nella manvora finanziaria estiva. Noi, La Destra, vogliamo rompere questo silenzio.
Ho presentato una mozione che impegna la Giunta Regionale a modificare la legge 43/97 in favore della previsione di una quota d’acqua di 15 litri al giorno per persona, la quota di una doccia piuttosto breve per intenderci, che sia completamente gratuita. Una quota minima per non gravare le famiglie anche dell’elementare e fondamentale azione della pulizia quotidiana o delle faccende rudimentali della cucina. Una quota per un bene che deve rimanere pubblico ed essere veramente primario.
L’acqua sarà l’oro del prossimo millennio. Ci sono già tanti conflitti nel mondo a causa dell’acqua - dalla regione subsahariana a quella mediorientale - che in casa nostra dobbiamo tutelare questo bene: dagli sprechi che raggiungono una quota media del 33% (parlando delle sole tubature ed acquedotti) all’inquinamento delle falde e dei bacini; dall’utilizzo improprio, pubblico e privato, ai rincari che quegli stessi privati stanno cercando di legalizzare, ed in parte ci sono riusciti.
In Umbria ci batteremo in questo senso fino alla fine ed a giorni leggerete dell’iniziativa dei nostri giovani.
Tutti voi potete aiutarci scaricando questa mozione e facendola girare sui siti, i blog, le mailing lists e quant’altro.
Grazie
domenica 30 novembre 2008
NO TURBOGAS AD OGNI COSTO

PONTINIA Il fronte contrario alla costruzione delle due centrali a turbogas (Aprilia e Pontinia) si sta sgretolando di fronte all’arroganza dei «poteri forti» della Capitale. Lo ha dichiarato il Sindaco di Pontinia Eligio Tombolillo, apparso per nulla soddisfatto dopo l’incontro avuto ad Aprilia con una dozzina di altri sindaci preoccupati chi più chi meno, per l’evolversi della vicenda turbogas che ad Aprilia si è concretizzata con la cantierizzazione dell’area prescelta dalla società Sorgenia per la realizzazione dell’impianto della potenza di 750 Mw.
“Prima vengono i cittadini e poi gli affari” così rispondeva Francesco Storace a chi voleva convincerlo a dire si alla turbogas quando era governatore del Lazio.
L’evoluzione della situazione è arrivata ormai alla fase conclusiva e positiva per le società titolari dei due progetti grazie alla legge sblocca centrali del Ministro Marzano.
Ma non lo permetteremo ad qualsiasi costo!
Maurizio Brugiatelli
sabato 29 novembre 2008
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
1. Approvazione verbali seduta precedente.
2. Interrogazioni e interpellanze.
3. Ratifica deliberazione Giunta Municipale del 20 novembre 2008 (5^ variazione al bilancio di previsione 2008) "2^ Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2008"
4. Assestamento generale del Bilancio 2008.
5. Variante superficie fondiaria comparti C1 e C2.
6. Variante normativa comparti C1 e C2.
7. Modifica art.11 del regolamento per la determinazione e per l"applicazione delle sanzioni amministrative.
8. Illegittimità della deliberazione di Giunta Comunale n.121/08 avente ad oggetto “Direttive e Prescrizioni per l’edificazione”.
9. Riconoscimento cittadinanza onoraria a Roberto Saviano autore del libro “Gomorra”(concordato o.d.g.)
10. Facilitazione all’accesso alla pratica sportiva per i giovani in condizioni di disagio economico.
11. Richiesta di convocazione straordinaria Consigli Comunali congiunti Anzio, Aprilia, Ardea, Nettuno e Pomezia.
12. Incentivazione interventi di ammodernamento edifici esistenti ubicati nelle zone B1 sature di P.R.G.
13. Piano di arredo e decoro urbano e sul piano del colore.
14. Stesura degli strumenti urbanistici esecutivi per le zone B5 a nord di via delle Cinque Miglia e sulla riqualificazione dell’intero comprensorio.
venerdì 28 novembre 2008

" Solo il fato ha evitato che piccoli bimbi potessero rimanere sotto un solaio ed è inutile che il sindaco di Mentana Guido Tabanella del PdL cerchi di giustificarsi di fronte al crollo della scuola di Vigna Santucci.
Tutti sanno che la scuola non rientrava neppure tra quelle su cui intervenire per i lavori di manutenzione, la facciano finita con le sceneggiate !
Piuttosto si preoccupino di rispondere alle interrogazioni della consigliera de La Destra Eugenia Federici se vogliono evitare il nostro ricorso al Prefetto.
Più trasparenza e meno proposte di varianti urbanistiche o piani integrati illegittimi come quello in discussione in questi giorni, questo vogliono i cittadini di Mentana, altro che chiacchiere ...".
Lo dichiara il una nota Roberto Buonasorte, segretario provinciale de La Destra, il movimento che fa capo al sen. Francesco Storace .
mercoledì 26 novembre 2008
PROGETTO H2O
ART. 1 FINAILITA’ DELLA LEGGE. L’articolo stabilisce la finalità della legge, con l’individuazione della necessità che il servizio idrico sia pubblico al fine di poter garantire un’equa redistribuzione della risorsa in questione; ciò sarà reso possibile con la individuazione di limiti e garanzie nell’accesso all’acqua nonchè con la socializzazione del servizio medesimo.
ART. 2 PRINCIPI GENERALI L’articolo definisce i principi posti a fondamento della legge. L’acqua viene definita bene di prima necessità ed in quanto tale da tutelare poichè necessaria alla vita dell’uomo; l’acqua non può essere definita merce, deve esulare da forme di mercificazione, l’accesso all’acqua è un diritto inviolabile ed indisponibile che rimane sottratto alla disciplina per i beni immessi nel mercato. Il principio fondamentale della legge è la razionalizzazione delle risorse ed il libero accesso alle medesime.
ART. 3 PIANIFICAZIONE IDRICA E RISERVE L’articolo stabilisce che, con cadenza biennale, il consiglio regionale vari un prospetto sullo stato del sitema idrico in base alle divisioni fra i vari Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) così come previsti dalla Legge Galli; ogni regione dovrà dotarsi, in base alla conformità del territorio ed alle esigenze, di un bacino idrico di riserva (BIR) al fine di poter far fronte ad ogni crisi settoriale o calamità naturali: siccità prolungate, incendi, malfunzionamenti di acquedotti, ecc. L’accesso all’acqua va sempre e comunque garantito.
ART. 4 SCALA DELLE ESIGENZE IDRICHE Il diritto di accesso all’acqua viene riconosciuto sulla base di esigenze idriche prestabilite. La scala delle esigenze è così determinata: 1) Uso per alimentazione e comunque uso casalingo 2) Uso agricolo 3) Uso industirale 4) Tutti gli altri usi. Solo dopo aver soddisfatto un livello si può passare al livello inferiore, così che non vi siano anelli della catena che rimangano privi della necessaria copertura idrica. La vita dell’uomo viene prima di ogni altra esigenza.
ART. 5 GESTIONE PUBBLICA DEL SERVIZIO IDRICO Il servizio idrico è un servizio pubblico. Le società che gestiscono l’erogazione dell’acqua sono
pubbliche e le modalità di partecipazione dei privati verranno stabiliti in base ai criteri indicati dalla presente legge; la presenza dello Stato è valvola garante dell’equa allocazione della risorsa idrica, nonchè è a tutela del consumatore contro costi di mercato che hanno funzioni squisitamente speculative.
ART. 6 SERVIZIO IDRICO SOCIALIZZATO Ogni società operante nei vari Ato approva un bilancio annuale. Per i super profitti, vale a dire le entrate che elevano a potenza il guadagno, è prevista un’apposita regolamentazione; i costi sostenuti vanno comunque coperti dalle entrate, i guadagni superiori ad una determinata soglia devono, obbligatoriamente, essere reinvestiti nell’azienda di erogazione del servizio idrico stesso. Il reinvestimento deve essere volto alla manutenzione degli acquedotti, al miglioramento delle condizioni lavorative, all’aumento possibile del numero dei lavoratori, all’efficienza del servizio anche in condizioni critiche: ciò è possibile solo evitando speculazioni sugli incassi.
ART. 7 INDIVIDUAZIONE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PRIVATA La partecipazione privata non è esclusa ma viene impedita una partecipazione maggioritaria nelle società. Le società di gestione del servizio idrico sono necessariamente a partecipazione pubblica, la partecipazione privata deve comunque essere giustificata dalla necessità di interventi in specifici settori in cui il capitale privato può apportare miglioramenti.
ART. 8 FINANZIAMENTI REGIONALI Il Consiglio regionale deve destinare il 10% delle proprie entrate al finanziamento delle società di gestione del servizio idrico. Le entrato sono da considerarsi in senso generico, valutate le imposte dirette da cui la regione trae proventi, tanto quanto i finanziamenti dello Stato o della CEE; nel bilancio annule, la regione deve prevedere una voce SISTEMA IDRICO il cui valore non può scendere mai al di sotto del 10% delle risorse economiche predisposte per l’anno entrante. Il valore di riserva può variare in base alle esigenze, ferme restando le riserve in questione.
ART. 9 FONDO DI GARANZIA Parte delle risorse riservate al sistema idrico vengono destinate ad un apposito fondo di garanzia regionale. Questo garantirà l’autonomia finanziaria del sistema anche in momenti più duri, permettendo la continuità nell’erogazione di risorse economiche necessarie al corretto funzionamento dell’intero apparato. Se per motivi strtturali l’erogazione finanziaria scende sotto il 10%, comunque deve essere garantito il 2% del bilancio regionale da destinarsi al fondo di garanzia.
ART. 10 SURPLUS GARANTITO AL NUCLEO FAMILIARE Ad ogni nucleo familiare è garantito un quantitativo di acqua gratuito al mese. Il quantitativo è fissato in base al numero di componenti della famiglia, considerando un’esigenza singola di circa 30 litri giornalieri d’acqua per persona; superata la soglia gratuita, sarà prevista una tariffazione a scaglioni crescenti in base al consumo.
ART. 11 FORMAZIONE DI UN ORGANO DI GARANZIA E MONITORAGGIO L’entrata in vigore della legge comportarà la creazione di un nuovo organo di monitoraggio con specifici compiti di controllo sul territorio; nello specifico i compiti verranno definiti in sede di approvazione della legge, ma comunque saranno inerenti la raccolta di informazioni sul bacino d’utenza del sistema idrico, lo stato di manutenzione degli acquedotti, il rispetto del reinvestimento dei super profitti, il divieto di speculazione finanziaria.
ART. 12 MANUTENZIONE ACQUEDOTTI La corretta erogazione dell’acqua può avvenire solo con una piena manutenzione degli acquedotti
che garantiscono l’accesso alla medesima; il controllo sullo stato degli acquedotti verrà effettuato ogni semestre e, in caso di esigenze immediate, si farà direttamente uso del fondo di garanzia.
ART. 13 DEFINIZIONE ZONE A RISCHIO Nella pianificazione annuale, il Consiglio Regionale dovrà anche tenere conto delle zone a maggiore rischio di siccità o comunque di isolamento idrico, predisponendo studi di settore per valutare gli interventi concreti al fine di soddisfare le esigenze idriche così come classificate all’art. 4.
ART. 14 ABROGAZIONE NORME IN CONTRASTO L’articolo stabilisce l’abrogazione di tutte le norme in contrasto con i disposti della presente legge.
martedì 25 novembre 2008
PIENA SOLIDARIETA' AI GIOVANI DI "BLOCCO STUDENTESCO"
Annullata la conferenza a Roma3 “1968 - 2008 Generazioni a confronto” - 22.11.2008 - Roma
E’ stata annullata la conferenza che si sarebbe dovuta svolgere martedì 25 novembre a Roma Tre. La motivazione ufficiale sono “problemi di ordine pubblico”.
La conferenza, organizzata dal Blocco Studentesco Università, avrebbe messo a confonto due generazioni di studenti, quella del 1968 e quella del 2008. All’incontro avevano aderito tra gli altri Luciano Lanna, Gianni Pennacchi, Domenico Di Tullio e Luca Gramazio.
In merito Francesco Polacchi dichiara che “le istituzioni non possono continuare a cedere al ricatto della sinistra antagonista e al clima di odio instaurato contro di noi. L’autorizzazione per questa assemblea all’università l’avevano chiesta un consigliere comunale e un rappresentante degli studenti. I consiglieri provinciali di Rifondazione Comunista come Peciola possono andare in piazza ad aggredire gli studenti, a noi non viene permesso neanche di parlare.”
sabato 22 novembre 2008
COMUNICATO LA DESTRA:
Questo comunicato è il sunto delle intenzioni del Segretario Nazionale On. Francesco Storace, del Segretario della Federazione della Provincia di Roma Roberto Buonasorte, del Dirigente della Federazione della Provincia di Roma Maurizio Brugiatelli, del Coordinatore di Anzio-Nettuno Simone Bosco e del Segretario di Anzio Alessio Cortegiano.


